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Statuto

QUADRANTE CAPITOLINO - ASSOCIAZIONE ALLIEVI C.V.C.

 

TITOLO I - Denominazione-Sede-Durata-Emblema/Guidone

Art. 1 - È costituita un’associazione denominata "Quadrante Capitolino - Associazione Allievi Centro Velico Caprera".

Art. 2 - L’Associazione ha sede esclusivamente in Roma ed opera di norma localmente a favore dei Soci residenti o dimoranti di norma nell'area geografica del Lazio.

Art. 3 - La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - L’emblema dell’Associazione è costituito da un quadrato che racchiude la frase "QUADRANTE CAPITOLINO" ed il profilo del Colosseo accanto ad un’ imbarcazione con la vela spiegata. Il quadrato si sovrappone ad un rettangolo che racchiude il distintivo dell'Associazione Allievi C.V.C. e la frase "Associazione Allievi C.V.C.".

Grafica e proporzioni sono riportati in allegato a questo Statuto sub a1).

Il guidone dell’Associazione riporta il simbolo del Quadrante ed il distintivo dell’Associazione Allievi C.V.C. secondo la grafica e le proporzioni riportati nell’allegato sub a2) che fa parte integrante di questo Statuto.

 

TITOLO II - Scopi

Art. 5 - L’Associazione, senza fini di lucro e priva di caratterizzazioni ideologiche, politiche e religiose, persegue, unitamente all’Associazione Allievi del C.V.C. e conformemente a quanto previsto dallo statuto di detta Associazione, lo scopo di promuovere lo sport della vela.

In modo particolare l’Associazione si propone di:

a) sviluppare la cultura marinaresca, la preparazione teorica e pratica dei propri Soci in materia di navigazione a vela, curando il loro aggiornamento, addestramento e perfezionamento;

b) raccogliere ed elaborare esperienze e contributi in materia di attività velica, sicurezza e mutua assistenza in mare, manutenzione delle imbarcazioni e del materiale, didattica, legislazione nautica;

c) promuovere la partecipazione dei Soci alle manifestazioni organizzate a livello nazionale dall'Associazione Allievi C.V.C. quali, a titolo di esempio, crociere, regate, incontri, raduni velici.

 

TITOLO III - Patrimonio - Proventi - Quote sociali

Art. 6 - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote sociali e dai diritti di ingresso dei Soci, contributi, donazioni ed elargizioni di enti pubblici e privati, proventi da iniziative promosse dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - L’ammontare delle quote sociali annue dei Soci e dei diritti di ingresso è fissato dal Consiglio Direttivo nell’ ultimo trimestre precedente ad ogni esercizio sociale e ratificato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Art. 8 - Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L’Associazione non può deliberare, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita stessa dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9 - In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio sociale sarà devoluto al pagamento delle passività verso terzi e l’eventuale residuo sarà devoluto all’Associazione Allievi del C.V.C.

 

TITOLO IV - Soci

Art. 10 - Gli associati sono indicati come Soci e si distinguono in:

Soci effettivi: coloro che hanno frequentato almeno un corso al C.V.C o al C.N.G, di norma residenti nell'area geografica del QUADRANTE, la cui domanda sia stata accettata da Consiglio Direttivo e siano in regola con i pagamenti delle quote associative.

Soci aderenti: i familiari e gli amici, di norma residenti nell'area geografica del QUADRANTE, dei Soci effettivi. L'ammissione dei Soci aderenti è subordinata alla presentazione da parte di due Soci effettivi ed all'accettazione, da confermarsi ogni anno, da parte del Consiglio Direttivo.

I Soci aderenti versano una quota sociale non inferiore a quella dei Soci effettivi.

Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto al voto ed alle cariche sociali elettive.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

Art. 11 - La qualifica di Socio si perde per:

a) recesso unilaterale,

b) mancato rinnovo della quota sociale, entro tre mesi dal termine dell’ esercizio sociale;

c) esclusione per attività, comportamenti o fatti contrastanti con gli scopi e gli interessi dell’Associazione o per fatti concernenti la sfera personale del Socio che ne rendano incompatibile la partecipazione alle attività associative.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di respingere l’unilaterale dichiarazione di recesso dei Soci aventi particolari incarichi, fino all’espletamento degli stessi.

L’esclusione del Socio per i motivi di cui al punto c) è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - I Soci si impegnano a dare in forma gratuita la loro attività nei rispettivi settori di competenza, specie per quanto riguarda i lavori di mantenimento della proprietà sociale, l’insegnamento, la stampa, la propaganda.

Art. 13 - Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno il diritto di intervenire alle Assemblee per gli argomenti iscritti all’ordine del giorno; di rappresentare l’associazione quando ne siano autorizzati dal Consiglio Direttivo; di partecipare alle manifestazioni sociali; di usufruire dell’organizzazione e del materiale sociale.

 

TITOLO V - Organi sociali

Art. 14 - Gli organi dell’Associazione sono:

a) l’Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente.

Art. 15 - Le cariche sociali non sono retribuite e sono incompatibili con l’esistenza di un rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione Allievi C.V.C. o con il C.V.C. o con il Quadrante.

Assemblea dei Soci

Art. 16 - L’Assemblea dei Soci si riunisce in sessione ordinaria entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio.

Si riunisce inoltre ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali nonchè in sessione ordinaria o straordinaria ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta di due Consiglieri o di un decimo dei Soci, che presentino contemporaneamente ordine del giorno vincolante degli argomenti da trattare.

Il luogo della riunione è quello della sede o di altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Art. 17 - L’Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso contenente data, luogo e O.d.G. dell’adunanza, affisso in sede, da spedire almeno 10 giorni prima dell’adunanza stessa, al domicilio risultante dal libro o schedario dei Soci.

Art. 18 - Possono intervenire all’Assemblea tutti i Soci che risultino iscritti e siano in regola con il pagamento della quota sociale.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

Art. 19 - Ogni Socio può farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta, che non può peraltro essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Ogni delegato non può avere più di tre deleghe.

Art. 20 - L’Assemblea è presieduta dal Presidente o suo delegato che nominerà un segretario, anche non Socio e, su proposta dell’Assemblea, tre scrutatori. Spetta al Presidente constatare la validità delle deleghe ed in genere regolare il diritto di intervento e di voto.

Art. 21 - L’Assemblea ordinaria, in unica convocazione, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Art. 22 - L’Assemblea straordinaria , in unica convocazione, è valida con la presenza di almeno un decimo dei Soci.

Art. 23 - Le deliberazioni dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti e sono raccolte in apposito libro verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza.

Art. 24 - Le votazioni non possono avvenire per posta.

Art. 25 - Spetta all’Assemblea ordinaria:

a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

b) deliberare, udita la relazione del Consiglio Direttivo, sul bilancio annuale preventivo e consuntivo e sull’attività svolta;

c) ratificare l’ammontare delle quote sociali annue dei Soci e dei diritti d’ingresso fissati dal Consiglio Direttivo;

d) determinare l’indirizzo programmatico dell’Associazione.

e) ratificare i Regolamenti deliberati dal Consiglio Direttivo;

Art. 26 - Spetta all’Assemblea straordinaria:

a) modificare lo Statuto con la presenza di almeno un terzo dei Soci ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei presenti;

b) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci;

e) deliberare sugli oggetti che non rientrano nei poteri dell’Assemblea ordinaria.

Consiglio Direttivo

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo è composto di cinque membri eletti dall’Assemblea fra i Soci in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 28 -I Consiglieri durano in carica per un triennio e comunque fino all’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente alla scadenza del loro mandato e sono rieleggibili; decadono dalla carica qualora non intervengano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificazione ritenuta valida dal Consiglio stesso che contestualmente alla decisione provvede eventualmente alla sostituzione del Consigliere ai sensi dell’art. 30. I Consiglieri nominati nel primo Consiglio eletto dopo la costituzione durano in carica un esercizio dalla loro elezione e sono rieleggibili.

Art. 29 - Il rinnovo del Consiglio Direttivo o la sostituzione di Consiglieri ai sensi dell'art. 30 avviene, di norma, in occasione dell’Assemblea dedicata all’approvazione del bilancio.

Art. 30 - In caso di dimissioni, decadenza o morte di Consiglieri subentreranno in Consiglio Direttivo i non eletti all’ultima Assemblea secondo i voti riportati; ove ciò non fosse possibile il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare i subentranti. Nell’uno e nell’altro caso i subentranti restano in carica fino alla naturale scadenza delle cariche sociali. Qualora sia dimissionario l’intero Consiglio o sia dimissionaria o mancante la sua maggioranza, il Presidente dovrà convocare entro un mese l’Assemblea per procedere a nuove elezioni. Qualora non vi provveda, qualunque Socio può chiedere al Collegio dei Revisori dell’ Associazione Allievi del C.V.C. che provveda in merito.

Art. 31 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni. Il primo anno il Presidente ed il Vice Presidente nominati nell'atto costitutivo durano in carica un esercizio e sono rieleggibili.

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e comunque almeno una volta ogni due mesi. La convocazione dovrà essere effettuata su richiesta scritta di due Consiglieri o di due decimi dei Soci che presentino ordine del giorno vincolante sugli argomenti da trattare. La convocazione è normalmente effettuata a mezzo di comunicazione scritta, contenente data, luogo e O.d.G. della riunione, da spedirsi almeno 7 giorni prima della riunione stessa. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con sole 48 ore di preavviso e con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché idoneo a dare la piena conoscenza dell’oggetto da trattare.

Art. 33 - Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate validamente a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione degli scopi e degli interessi sociali, ove non siano dalla legge e dal presente statuto riservati all’Assemblea. In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

a) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e proporlo all’approvazione dell’Assemblea, unitamente alla relazione sull’attività svolta;

b) attuare il programma delle attività sociali nelle forme e nei limiti consentiti dal bilancio e dallo statuto e secondo le determinazioni dell’Assemblea;

c) fissare l’ammontare delle quote sociali annue dei Soci effettivi e dei diritti d’ingresso da far ratificare all’Assemblea;

d) determinare l’ammontare delle quote sociali annue dei Soci aderenti;

e) determinare la decorrenza delle quote sociali;

f) nominare consulenti, commissioni di studio e di lavoro stabilendone funzioni, poteri e limiti;

g) deliberare l’ammissione dei Soci aderenti;

h) deliberare l’esclusione dei Soci;

i) deliberare i regolamenti interni dell’Associazione, immediatamente efficaci ed esecutivi, da sottoporre a ratifica all’Assemblea.

Art. 35 - Il Consiglio può delegare, precisandone poteri e limiti, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, a commissioni o a gruppi di lavoro, composti anche di non Soci, dotati di competenza specifica. Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno potere decisionale nell’ambito delle attribuzioni loro affidate dal Consiglio Direttivo, cui sono tenuti a rendere conto dell’attività svolta.

Art. 36 - Il Consiglio può nominare rappresentanti, direttori, procuratori e mandatari, fissandone poteri e modalità di firma verso i terzi, nonché l’eventuale retribuzione senza particolare ratifica da parte dell’Assemblea.

Art. 37 - Le deliberazioni del Consiglio saranno registrate in apposito libro verbale che sarà firmato dal Consigliere che ha presieduta la seduta e dal Segretario.

Presidente

Art. 38 - Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative. Cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, firma i contratti, i mandati di pagamento, la corrispondenza che impegna finanziariamente e moralmente l’Associazione. Rappresenta l’Associazione nei confronti dell’Associazione Allievi del C.V.C.

Art. 39 - Il Presidente può, sotto la sua completa responsabilità adottare tutti quei provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo che si dimostrassero di estrema urgenza, salvo ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima seduta.

Art. 40 - In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito ad ogni effetto dal Vice Presidente, cui può delegare in tutto o in parte i suoi poteri e che assume le funzioni di Segretario.


ACCORDO DI COLLABORAZIONE E CONCESSIONE USO NOME
" ASSOCIAZIONE ALLIEVI CENTRO VELICO CAPRERA"

tra

L'Associazione Allievi C.V.C. con sede in Milano Corso Italia 10, nella persona del Presidente, a ciò autorizzato da deliberazione del Consiglio Direttivo, di seguito l'Associazione,

e

l'Associazione Quadrante Capitolino, costituita con atto del 3 aprile 2000 la cui copia, con allegati, viene allegata a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, con sede in Roma, nella persona del Presidente, a ciò autorizzato dai Soci fondatori, di seguito il Quadrante;

insieme:

le Parti

Premesso che:

  • l'espressione "Centro Velico Caprera" appartiene di diritto all'Associazione Centro Velico Caprera;
  • le espressioni "Associazione Allievi Centro Velico Caprera" o "Associazione Allievi C.V.C." o "A.A. C.V.C." appartengono all'Associazione, membro di diritto del Centro Velico Caprera.


Tutto ciò premesso, le Parti così convengono:

1. L'oggetto sociale ed il regolamento tutto del Quadrante risultano dallo statuto sociale che sottoscritto dalle Parti è in allegato all'atto costitutivo del Quadrante Capitolino.

2. Il Quadrante svolge la sua attività di norma localmente in favore dei soci residenti o dimoranti di norma nell'area geografica del Lazio.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto della loro volontà di collaborare secondo spirito di amicizia al conseguimento dei rispettivi obiettivi.

4. L'Associazione porrà a disposizione del Quadrante la propria esperienza tecnica nei campi di comune interesse e ciò senza fini di lucro.

5. L'Associazione concede al Quadrante, che accetta, l'autorizzazione ad aggiungere, integrandola nella propria denominazione, le frasi "Associazione Allievi Centro Velico Caprera" o "Associazione Allievi C.V.C." o "A.A. C.V.C."e di aggiungere, integrandolo nel proprio simbolo, l'emblema dell'Associazione. La grafica per l'utilizzo della denominazione e dell'emblema è rappresentata dall'allegato sub a1) dell' atto costitutivo del Quadrante che costituisce parte integrante del presente atto.

L'autorizzazione si risolve di diritto quando il numero dei soci iscritti è inferiore a cinque.

6. L'autorizzazione avrà la durata di tre anni dal giorno della sottoscrizione del presente atto e si rinnoverà automaticamente per la durata di un anno qualora l'Associazione non la revochi con comunicazione inviata con lettera raccomandata e spedita almeno tre mesi prima della scadenza.

7. L'autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento e con effetto immediato mediante l'invio di lettera raccomandata qualora ad avviso del Consiglio Direttivo dell'Associazione si rilevi l'esistenza di gravi violazioni della lettera o dello spirito del presente accordo oppure qualora il Quadrante modifichi il proprio statuto rendendolo incompatibile, a giudizio del Consiglio Direttivo dell’Associazione, con gli scopi e lo spirito dell’Associazione.

La revoca potrà essere preceduta, qualora i fatti lamentati lo consentano, da una richiesta di porre rimedio a ciò che ha costituito l'oggetto della censura, insieme ad un termine entro il quale il Quadrante dovrà adeguarsi alle richieste.

L'autorizzazione viene revocata quando il numero dei soci iscritti è inferiore a cinque.

8. L'Associazione si obbliga ad informare il Quadrante qualora terzi richiedano, nell'area geografica dove il Quadrante svolge la propria attività, di collaborare in settori di comune interesse.

Qualora l'Associazione ritenga di accettare la richiesta di collaborazione di Terzi nell'area geografica dove il Quadrante svolge la propria attività, si attiverà per promuovere l'integrazione del Terzo con il Quadrante ed eviterà comunque che vi siano sovrapposizione di attività, attività concorrenti o fatti che possano risultare di detrimento per l'attività del Quadrante.

9. L'Associazione si obbliga a promuovere a titolo gratuito le attività locali del Quadrante alle quali abbia prestato il proprio assenso.

10. Il Quadrante si obbliga a titolo gratuito a promuovere presso i propri associati la partecipazione alle attività di carattere nazionale organizzate dall'Associazione.

11. Il Quadrante si obbliga a non porre in essere attività alcuna che possa risultare di detrimento agli obiettivi dell'Associazione.

In specie si obbliga ad uniformarsi, per quanto di interesse del Quadrante, ai fini, ai criteri, agli standards ed alla qualità delle attività come previsto dallo statuto dell'Associazione o come deliberato dagli Organi della stessa.

A questo fine il Quadrante informerà tempestivamente il Consiglio Direttivo dell'Associazione sui programmi che intende svolgere e si obbliga ad uniformarsi alle direttive di carattere generale o specifico emanate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'adeguamento alle direttive dell'Associazione in tema di sicurezza in mare non potrà in alcun caso essere ritenuto dal Quadrante un limite all'introduzione di norme di maggior efficacia.


Il Quadrante si obbliga a rispondere a tutte le richieste di informazioni che provengano dall'Associazione ed accetterà ogni verifica che la stessa ritenga di disporre in merito all'osservanza del presente accordo. A questo proposito il Quadrante entro 15 giorni informerà l’Associazione di ogni e qualunque modifica dello Statuto ed inoltre invierà all'Associazione:

  • ogni convocazione e verbale di assemblea ordinaria e /o straordinaria
  • trimestralmente ogni informazione in merito all'elenco Soci (copia del libro Soci) ed ai programmi;
  • semestralmente la situazione economica rappresentata come in sub 1).
  • annualmente copia della dichiarazione dei redditi mod. 760 e 760D, copia dei dati contabili ai fini dell' imposizione diretta e dell' I.V.A. o dichiarazione che non l’ha presentata.

13. Il Quadrante si obbliga ad integrare le proprie attività di interesse comune delle Parti con quelle dell'Associazione e, su richiesta di quest'ultima, con quella di Terzi.

In nessun caso il Quadrante integrerà o svolgerà in comune con altri Quadranti o Terzi, attività di comune interesse delle Parti senza il consenso dell'Associazione.

14. Il Quadrante si obbliga a coordinare ed integrare le proprie attività di interesse comune con le attività a carattere nazionale dell'Associazione.

15. Il Quadrante si obbliga a non porsi in concorrenza con attività svolte dall'Associazione di cui abbia conoscenza e, comunque, a non svolgere attività in settori di interesse dell'Associazione, al di fuori dell'ambito territoriale in cui dichiara di voler agire e qui indicato ad ogni effetto nella area geografica della regione Lazio, senza la preventiva autorizzazione dell'Associazione.

16. I Soci del Quadrante dovranno essere anche Soci dell'Associazione.

17. Il Quadrante dovrà avere autonomia finanziaria e a questo scopo prevederà una contribuzione ordinaria da parte dei Soci per le spese correnti e straordinaria per necessità sopravvenute.

L'Associazione potrà eventualmente contribuire alle spese dell'attività di comune interesse svolta dal Quadrante e ciò sia su basi generali che specifiche.


Il Presidente dell'Associazione potrà delegare ad un membro del Consiglio Direttivo i compiti di rappresentanza pertinenti a questo accordo ad eccezione di quanto specificatamente demandato al

Consiglio Direttivo, dandone tempestiva comunicazione al Quadrante.

Il Quadrante può delegare ad un Socio diverso dal Presidente i compiti di rappresentanza del Quadrante in merito alle attività regolate dal presente accordo, dandone tempestiva comunicazione all'Associazione.

19. Il Quadrante qualora ritenga non conforme allo spirito o alla lettera del presente accordo una decisione dell’Associazione che lo riguardi anche indirettamente, potrà esporre le proprie ragioni al Collegio dei Revisori e quest’ultimo se non le riterrà manifestamente infondate richiederà, motivandola, un'ulteriore deliberazione del Consiglio Direttivo.

f.to Augusto Felix Pasculli    f.to Fabio Ignaccolo

Registrato a Roma 4 il 7.5.2001 al n. 3996 Serie 3

codice fiscale 97206050581

 

 

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